Diritto all’oblio: possibile anche per dati diversi da nome e cognome

Il diritto all’oblio può essere invocato – in casi particolari – anche partendo da dati presenti sul web che non siano il nome e il cognome dell’interessato, nel caso in cui essi lo rendano comunque identificabile, anche in via indiretta.

E’ il principio che ha fissato il Garante per la Privacy, diversamente dalla posizione presa da Google, in merito ad un reclamo di un professionista che aveva richiesto la deindicizzazione di una Url che risultava reperibile on line digitando non il proprio nome, ma il riferimento alla sua qualifica di presidente di una determinata cooperativa e riferiva ad una notizia non più attuale e non aggiornata che, a detta dell’interessato, rappresentava, ad avviso dell’interessato, un gravissimo e irreparabile pregiudizio alla propria reputazione.

Alla richiesta dell’interessato di rimuovere l’Url contestata, Google aveva opposto rifiuto sostenendo che fosse inammissibile una richiesta di deindicizzazione per chiavi di ricerca che non includono il nome e il cognome di una persona fisica, sulla base di quelli che riteneva essere i principi fissati dalla Corte di Giustizia dell’Ue nella Sentenza “Google Spain”.

Il Garante invece ha rilevato che “nel caso di specie il risultato della ricerca effettuata tramite riferimento alla carica rivestita dal reclamante costituisce un trattamento di dati personali relativo a quest’ultimo, tenuto conto della definizione di “dato personale” fornita dall’art 4 del Regolamento («qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale»).

Il Garante Privacy ha dunque ingiunto a Google di rimuovere l’Url e di comunicare entro trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento le iniziative intraprese per dare attuazione a quanto prescritto.

Provvedimento Garante n.244/2019






Correlati


torna all'inizio del contenuto